Art. 47

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali. Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
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