Art. 49

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
In tempo di guerra, nel caso di militare di truppa appartenente a reparto inquadrato in uniti di altra forza armata il comandante di tale uniti dispone gli accertamenti disciplinari, adotta le decisioni conseguenti a tali accertamenti e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.
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