Art. 49 · LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Art. 49

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
In tempo di guerra, nel caso di militare di truppa appartenente a reparto inquadrato in uniti di altra forza armata il comandante di tale uniti dispone gli accertamenti disciplinari, adotta le decisioni conseguenti a tali accertamenti e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.
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