Art. 44

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

In vigore dal 24 ago 1961
L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all', è effettuata dal comandante di reparto mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. È sottoposto alla Commissione di disciplina il militare che è ritenuto responsabile di atti che possono
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