Art. 41
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale. Essa decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dello , dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7) dell'.
Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell', la perdita del grado per le cause indicate nel primo comma, numeri 6) e 7) dell' decorre dalla data in cui il militare è cessato dal servizio continuativo.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che incorre nella perdita del grado è iscritto al proprio distretto militare di leva come soldato.
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