Art. 43
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all';
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all', lettera c);
c) la perdita del grado per rimozione di cui al primo comma, n. 6) dell'.
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