Art. 32
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.
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