Art. 29
LEGGE 26 luglio 1961, n. 709
In vigore dal 24 ago 1961
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contrae la ferma volontaria dopo la nomina a guardia di pubblica sicurezza.
La ferma decorre dalla data della nomina ad allievo guardia ed è contratta avanti al comandante la scuola in cui si è svolto il corso d'istruzione per allievo guardia di pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-26;709#art-29