Art. 8
LEGGE 21 luglio 1961, n. 686
In vigore dal 18 ago 1961
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata, dal Ministero della sanità.
L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale 6 condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-21;686#art-8