Art. 10

LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

In vigore dal 18 ago 1961
Gli ospedali, gli istituti di cura, le case di cura e gli stabilimenti termali di cui al precedente possono conteggiare i privi della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come massaggiatori o massofisioterapisti, nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1917, n. 1222, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142.
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