Art. 13

LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

In vigore dal 18 ago 1961
I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente , vengono inquadrati nel ruolo organico secondo quanto stabilito dal comma predetto, anche in soprannumero, indipendentemente dai limiti di età e dal titolo di studio previsti dalla presente legge. Ai medesimi sono riconosciuti il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole, nonchè, a tutti gli effetti, l'anzianità del servizio prestato. I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente , sono equiparati, agli effetti del trattamento economico e normativo, alle infermiere professionali, salvo restando il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO - GIARDINA - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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