Art. 7
LEGGE 21 luglio 1961, n. 686
In vigore dal 18 ago 1961
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta delle indicazioni contenute nel prospetto e nella dichiarazione di cui ai precedenti provvede, per tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ad avviare al lavoro i privi della vista iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
In caso di mancata assunzione da parte degli ospedali, degli istituti di cura e degli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente , i ciechi diplomati in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l'Unione italiana dei ciechi, possono adire gli organi amministrativi o giurisdizionali trascorsi 60 giorni dalla data del rilascio del certificato predetto.
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