Art. 2

LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

In vigore dal 18 ago 1961
Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma dell'articolo precedente, i cui posti in organico di massaggiatore o massofisioterapista risultino coperti da personale diplomato. L'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre per le assunzioni che si verificheranno dopo la entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma del precedente articolo abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data.
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urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686#art-2

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