Art. 8 · LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

Art. 8

LEGGE 21 luglio 1961, n. 686

In vigore dal 18 ago 1961
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata, dal Ministero della sanità. L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale 6 condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge.
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