Trattato
Art. 38
In vigore dal 18 giu 1961
In tutti i casi in cui il presente Trattato accorda simultaneamente
il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita si applica il trattamento più favorevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-38