Art. 2

In vigore dal 18 giu 1961
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato con Protocollo e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall', comma 2°, del Trattato stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI - TAVIANI - COLOMBO - SULLO - MARTINELLI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-rd-2

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