Trattato

Art. 40

In vigore dal 18 giu 1961
1. Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Bonn al più presto possibile. 2. Il presente Trattato entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e, nel caso che una delle due Parti contraenti non l'abbia denunciato per iscritto un anno prima della data della sua scadenza, esso sarà prorogato a tempo indeterminato. Trascorso detto periodo di dieci anni il Trattato potrà essere denunciato in qualsiasi momento, restando tuttavia in vigore durante un anno a datare dalla sua denuncia. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Roma, il 21 novembre 1957, in doppio originale nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania von BRENTANO Per la Repubblica italiana PELLA Visto d'Ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-40

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo