Trattato
Art. 35
In vigore dal 18 giu 1961
Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento
della nazione più favorita, non si estendono:
a) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a Paesi
limitrofi, allo scopo di facilitare i rapporti di frontiera;
b) ai vantaggi derivanti da una unione doganale o da una zona di libero scambio ovvero da accordi provvisori tendenti alla costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio;
c) ai vantaggi che una delle due Parti contraenti accordi a dei territori conferiti a detta Parte in amministrazione fiduciaria;
d) ai vantaggi che l'Italia accordi al Pegno Unito di Libia, alla
Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano;
e) ai privilegi e vantaggi che una delle l'arti contraenti
accordi in ragione della sua partecipazione ad una comunità istituita tra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o di servizi, ovvero per garantire la loro sicurezza;
f) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a terzi
Stati, in sede di convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni;
g) ai vantaggi che una o entrambe le Parti contraenti concedano ad uno o più Paesi terzi nel campo dell'aviazione civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-35