Trattato
Art. 37
In vigore dal 18 giu 1961
1. Salvo quanto stabilito dall', le disposizioni degli Accordi multilaterali ai quali le Parti contraenti aderiscano prevarranno sulle disposizioni del presente Trattato, semprechè quest'ultimo non preveda un trattamento più favorevole.
2. Qualora le disposizioni dei presente Trattato e quelle contenute
negli atti istitutivi ed applicativi di Comunità alle quali le due Parti contraenti aderiscano, istituite fra più Stati per promuovere in comune il loro sviluppo economico, regolino la stessa materia, prevalgono le norme più favorevoli contenute in tali atti.
3. Qualora, uno degli Accordi multilaterali cui si fa riferimento negli cessasse di avere vigore nei riguardi di una o di entrambe le Parti contraenti, queste entreranno in consultazione per stabilire quali disposizioni previste dagli Accordi medesimi possano continuare ad avere applicazione in via bilaterale.
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Prourn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-37