Trattato

Art. 30

In vigore dal 18 giu 1961
Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminazione che possono pregiudicare la navigazione marittima, dell'altra Parte contraente e compromettere, in contrasto con i principi della libera concorrenza, la scelta della bandiera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo