Trattato
Art. 26
In vigore dal 18 giu 1961
Le merci viaggianti sotto bandiera di una Parte contraente a
destinazione del territorio dell'altra Parte o provenienti da esso godono delle stesse facilitazioni accordate alle merci spedite sotto bandiera dell'altra Parte. Ciò vale, in particolare, per i diritti doganali, gli altri tributi e diritti, i premi, i rimborsi ed altre facilitazioni del genere, nonché per l'applicazione delle disposizioni doganali, il carico e lo scarico per ferrovia o altri mezzi di trasporto.
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Prourn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-26