Art. 35
Trattato

Art. 35

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In vigore dal 18 giu 1961
Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazione più favorita, non si estendono: a) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a Paesi limitrofi, allo scopo di facilitare i rapporti di frontiera; b) ai vantaggi derivanti da una unione doganale o da una zona di libero scambio ovvero da accordi provvisori tendenti alla costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio; c) ai vantaggi che una delle due Parti contraenti accordi a dei territori conferiti a detta Parte in amministrazione fiduciaria; d) ai vantaggi che l'Italia accordi al Pegno Unito di Libia, alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano; e) ai privilegi e vantaggi che una delle l'arti contraenti accordi in ragione della sua partecipazione ad una comunità istituita tra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o di servizi, ovvero per garantire la loro sicurezza; f) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a terzi Stati, in sede di convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni; g) ai vantaggi che una o entrambe le Parti contraenti concedano ad uno o più Paesi terzi nel campo dell'aviazione civile.
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