Art. 38
Trattato

Art. 38

38 / 40
In vigore dal 18 giu 1961
In tutti i casi in cui il presente Trattato accorda simultaneamente il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita si applica il trattamento più favorevole.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-38