Art. 29

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, è costituito un Collegio sindacale composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti di cui: a) uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) tre effettivi e due supplenti di cui rispettivamente due effettivi ed uno supplente in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio, ed uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei venditori ambulanti eletti dall'assemblea nazionale ai sensi dell', secondo comma lettera c). Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.
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