Art. 27

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Spetta alla Giunta centrale: a) esaminare i bilanci da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio centrale; b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia; c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia; d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni; e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale; f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario, in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvederà entro sei mesi ad indire le elezioni per la ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione; g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'. In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
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