Art. 26
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 1 dic 1960
Spetta al Consiglio centrale:
a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;
b) approvare il piano di ripartizione tra le singole Provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui all', lettera b);
c) predisporre entro sei mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;
d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali nonchè approvare le delibere in materia di prestazioni integrative di cui all', terzo comma;
e) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia e fissare le norme relative all'assunzione, all'amministrazione ed al licenziamento del personale stesso;
f) stabilire il collegamento della Federazione nazionale con gli Istituti di assicurazione e di malattia promuovendo eventuali iniziative nel campo assistenziale;
g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;
h) provvedere alla designazione al Ministro, per il lavoro e la previdenza sociale del presidente della Federazione nazionale;
i) designare i sindaci effettivi e supplenti delle Casse mutue provinciali di cui all', lettera b);
l) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale;
m) fissare le norme per la nomina dei direttori delle Casse mutue provinciali e procedere alla ratifica delle nomine stesse.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), ed 1), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397#art-26