Art. 28

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale. Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva. Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti.
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