Art. 32

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale ovvero del Consiglio centrale della Federazione nazionale che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive rispettivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione o del Consiglio centrale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio a maggioranza di voti dei suoi componenti. Qualora, i consiglieri elettivi della Cassa mutua provinciale ovvero della Federazione nazionale, dichiarati decaduti per i motivi di cui al precedente comma o, comunque, per difetto o il venire meno dei requisiti di eleggibilità ovvero per dimissioni volontarie o altre cause raggiungano le tre unità, l'assemblea provinciale ovvero l'assemblea nazionale procederà rispettivamente alla elezione dei consiglieri mancanti. I nuovi eletti cessano dall'incarico al momento in cui scade il mandato di coloro che sono stati sostituiti.
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