Art. 34

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
La Federazione nazionale delle Casse mutue per la assistenza di malattia per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può prendere accordi con altri Istituti per la assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore di lavoratori autonomi per l'abbinamento, in una o più Provincie, delle strutture organizzative, amministrative ed assistenziali. L'accordo di cui al precedente comma è soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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