Art. 39

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali in rate semestrali posticipate sulla base delle risultanze di cui all' ed è ripartito, a cura della Federazione stessa, tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assistibili. Per il finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue è effettuata una trattenuta sul contribuito dello Stato proposta dal Consiglio centrale ed approvata, anno per anno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.
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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397#art-39

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