Art. 42

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potrà durare oltre i sei mesi.
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