Art. 47

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Il commissario straordinario di cui al precedente articolo deve in particolare: a) dare disposizioni per le riscossioni dei contributi; b) provvedere perchè le prestazioni siano erogate nel termine di cui all' e nelle forme, modalità e limiti previsti all', ultimo comma, della presente legge; c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all' della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati. Il commissario straordinario attuerà i compiti previsti dal primo comma nelle sedi e con l'ausilio delle Camere di commercio ed avvalendosi delle attrezzature e dei servizi dei vari istituti e mutue aventi compiti similari, senza effettuare locazione di sedi nè assunzione di personale. Il commissario straordinario di cui al precedente comma risponde di tutte le operazioni eseguite al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue.
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