Art. 10
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 1 dic 1960
Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell', ultimo comma, semprechè siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la denuncia di cui all', o l'accertamento di ufficio di cui all', terzo comma.
In caso di iscrizione negli elenchi dei familiari a carico, determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno della nascita o della avvenuta celebrazione del matrimonio, semprechè il capo famiglia risulti in possesso del requisito di iscrizione previsto dal precedente comma. La denuncia di cui allo deve essere effettuata entro 30 giorni dallo evento.
Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi.
Alla donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, assicurate in virtù della, presente legge, per avere contratto matrimonio, è conservato il diritto all'assistenza per un anno semprechè non venga a godere di assistenza per altro titolo.
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