Art. 13

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

In vigore dal 1 dic 1960
Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dello , quinto comma, di oneri di competenza di altri Istituti ed Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa. In caso di mancato riconoscimento, totale o parziale, degli oneri di cui al precedente comma, è ammesso ricorso ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro, la quale decide in sede amministrativa. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del provvedimento di rigetto della domanda di rivalsa. Contro la decisione della Commissione provinciale di cui al precedente comma e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.
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