Art. 8
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 27 ago 1966
Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.
La Commissione è presieduta dal Ministro per la industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è così composta:
a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;
b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
c) di dieci membri designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;
d) del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.
La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.
La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalità per la iscrizione degli esercenti attività commerciali negli elenchi nominativi di cui all';
b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi. (1a)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397#art-8