Art. 3
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 1 dic 1960
Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:
1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;
2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'età di 18 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;
3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purchè viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;
4) i fratelli e le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).
Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.
Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.
I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.
Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all', terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
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