Art. 22
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397
In vigore dal 1 dic 1960
La revisione della gestione delle Casse mutue provinciali è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:
a) un sindaco effettivo ed uno supplente per la categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, nonchè un sindaco effettivo per la categoria dei venditori ambulanti, dall'assemblea dei delegati delle Casse mutue provinciali;
b) un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.
Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I sindaci esercitano il loro mandato, anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 dei Codice civile, in quanto applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397#art-22