Art. 84
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Congedo straordinario per richiamo alle armi
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzioni o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
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