Art. 84 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 84

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Congedo straordinario per richiamo alle armi L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzioni o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
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