Art. 78

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Limiti dell'incompatibilità I funzionari della carriera direttiva o di concetto e i dattilografi non possono assumere le funzioni di perito, di consulente tecnico o di arbitro senza l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia.
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