Art. 78
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Limiti dell'incompatibilità
I funzionari della carriera direttiva o di concetto e i dattilografi non possono assumere le funzioni di perito, di consulente tecnico o di arbitro senza l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia.
Storico versioni
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