Art. 74

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Applicazione temporanea - Indennità In caso di mancanza o impedimento temporanei di un funzionario di cancelleria o segreteria o di un dattilografo, il capo dell'ufficio giudiziario superiore in sede può, per urgenti necessità, disporre che ne faccia le veci un funzionario o dattilografo addetto ad altro ufficio giudiziario del luogo da lui dipendente. In mancanza di cancelliere o segretario il capo dell'ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente o il segretario o il vice segretario comunale. Al notaio, al segretario o al vice segretario comunale, chiamati a sostituire i funzionari di cancelleria e segreteria, per ogni giornata di effettivo servizio e corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello stabilito per i gettoni spettanti ai segretari delle Commissioni operanti nelle Amministrazioni dello Stato. Alla liquidazione si provvede di ufficio.
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