Art. 69

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Ricorso gerarchico Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'interessato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'interessato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'interessato può ricorrere alla Commissione di vigilanza nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dell' e al Consiglio di amministrazione negli altri casi, con facoltà di inoltrare il ricorso impiego chiuso. La Commissione o il Consiglio di amministrazione, sentito l'organo che ha espresso il giudizio complessivo e l'ufficio del personale, formula il giudizio, che deve essere comunicato all'interessato. La deliberazione costituisce provvedimento definitivo.
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