Art. 67
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Organi competenti alla compilazione e del rapporto informativo e all'attribuzione del giudizio complessivo
Il rapporto informativo di cui ai precedenti articoli e compilato:
a) per i capi delle cancellerie e segreterie, dal capo dell'ufficio giudiziario, che esprime anche il giudizio complessivo;
b) per gli altri funzionari direttivi e per quelli di concetto, dal capo della cancelleria o segreteria.
Il giudizio complessivo e espresso dal capo dell'ufficio giudiziario.
c) per i dattilografi, dal capo della cancelleria o della segreteria. Il giudizio complessivo è espresso dal capo dell'ufficio giudiziario;
d) per i funzionari e i dattilografi addetti al Ministero di grazia, e giustizia o fuori ruolo, dal direttore dell'ufficio ove prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale o dal capo del servizio;
e) per i funzionari destinati al servizio ispettivo, dall'ispettore generale, che esprime anche il giudizio complessivo.
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