Art. 63
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Rapporto informativo e giurico complessivo
Per ogni funzionario delle carriere direttiva e di concetto e per ogni dattilografo deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente".
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
A colui al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
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