Art. 60

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 15 mag 1969
Commissione centrale di scrutinio La Commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta: a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente; b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione; c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria; d) dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa; e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata. Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti: due del componente di cui alla precedente lettera a), scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; due del componente di cui alla precedente lettera b), scegliendoli tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione, e quattro dei componenti di cui alle precedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello . Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria è sostituito dal direttore dell'Ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci, nonchè da un magistrato da scegliersi tra i magistrati d'appello addetti al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nominato dal Ministro con il decreto predetto . Esercitano le funzioni di segretario, due o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata addetti al l'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero. I componenti della commissione, ad eccezione dei membri di diritto, durano in carica due anni . Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, tre sottocommissioni, di cinque membri ciascuna, affidando la presidenza di due di esse ai presidenti supplenti. In tal caso ogni sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni e determinate qualifiche . Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5.
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