Art. 55

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Inquadramento I dattilografi sono iscritti nel ruolo di anzianità, del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia in quattro quadri di classificazione corrispondenti agli stipendi indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento. I dattilografi in prova sono iscritti nel quadro corrispondente allo stipendio iniziale, nell'ordine cronologico dei decreti di nomina, ed osservato altresì l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione. I dattilografi provvisti di stipendi successivi allo iniziale sono iscritti nei relativi quadri di classificazione secondo la data di decorrenza degli stipendi medesimi. Nei decreti collettivi, i dattilografi sono iscritti nell'ordine in cui essi erano collocati nel precedente quadro di classificazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il trattamento economico, anche accessorio, dei dipendenti dello Stato, ai dattilografi sono attribuiti, in relazione allo stipendio di cui sono provvisti secondo la tabella indicata nel primo comma ed esclusivamente agli effetti particolari previsti dalle disposizioni medesime, i coefficienti stabiliti in detta tabella.
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