Art. 57

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione costituito presso il Ministero di grazia e giustizia esercita nei confronti dei funzionari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia le attribuzioni ad esso demandate dal presente ordinamento.
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