Art. 57 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 57

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione costituito presso il Ministero di grazia e giustizia esercita nei confronti dei funzionari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia le attribuzioni ad esso demandate dal presente ordinamento.
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