Art. 52

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Punteggio La Commissione giudicatrice dispone di venti punti per ciascuna prova. Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova scritta. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica. I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.
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